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CONSEGNA
DELLE CHIAVI DELL'AUTOVETTURA AI DIRIGENTI:
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La Commissione Paritetica ha
rivisitato le norme relative alla consegna delle chiavi al dirigente
accompagnatore ufficiale della società ospitante da parte degli
arbitri che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo e
le successive disposizioni nel caso di danni subiti.
Gli ufficiali di gara che si
recano a compiere il loro mandato con il loro autoveicolo, devono
chiedere al dirigente responsabile della società ospitate il luogo
preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, dopo
averne constatato lo stato.
Nel caso, a fine gara, vengano
rilevati danni al veicolo è obbligo dell'arbitro farli constatare al
suddetto dirigente e riferire il fatto nel rapporto di gara al fine
di consentire al Giudice Sportivo di assumere i provvedimenti del
caso.
Entro 15 giorni dalla delibera
del Giudice Sportivo con la quale viene sancito l'obbligo a carico
della società del risarcimento danni, l'arbitro deve trasmettere,
unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie,
eccetera) il preventivo di spesa al Comitato Regionale della Lega
Nazionale Dilettanti, inviandone copia al CRA.
Detta documentazione viene
immediatamente trasmessa alla società responsabile la quale entro 15
giorni dal ricevimento può formulare le proprie motivate
contestazioni. La mancata contestazione nei termini prefissati viene
considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro. In caso
di contestazioni l'entità del danno viene stabilito dalla
Commissione Paritetica dopo eventuale perizia.
Il mancato rispetto delle
disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta
danni.
DANNI
IN ITINERE:
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Le procedure da seguire per
richiedere un contributo per i danni conseguenti ad incidenti
stradali occorsi ai direttori di gara, agli assistenti dell'arbitro
e agli osservatori arbitrali, autorizzati ad avvalersi della propria
automobile per raggiungere la sede dell'incontro che si svolgono
sotto il controllo della FIGC sono le seguenti:
a) le singole domande devono
essere trasmesse tramite l'Organo Tecnico competente, se nazionale,
o tramite il CRA per gli altri associati;
b) le richieste devono essere
corredate dai seguenti documenti:
-
domanda sottoscritta
dall'interessato con l'indicazione di giorno, ora e luogo
dell'incidente, gli estremi della gara relativa al mandato
affidato, nonché una breve descrizione della dinamica
dell'incidente;
-
autorizzazione dell'Organo
Tecnico per l'uso dell'autovettura;
-
fotografie attestanti i danni
subiti e che evidenzino il numero di targa dell'autovettura
stessa;
-
fotocopia della prima pagina
del libretto di circolazione;
-
fattura rilasciata, a norma
di legge, dalla ditta che ha eseguito i lavori o valutazione
effettuata da giornali specialistici nel caso l'automobile sia da
considerare rottame o non sia economico provvedere alla
riparazione;
-
copia dell'eventuale
accertamento dell'incidente eseguito da Polizia, Carabinieri,
Vigili Urbani, eccetera.
In assenza di tale
accertamento, il danno dovrà essere constatato entro 24 ore
dall'evento dal Presidente di Sezione di appartenenza dell'associato
oppure dal Presidente di Sezione nella cui giurisdizione
territoriale si trova l'autoveicolo l'inosservanza dei limiti
temporali pregiudica l'eventuale risarcimento del danno;
Non sono previsti
contributi nei seguenti casi:
-
l'incidente si è verificato
in seguito a particolare condotta anti-regolamentare da parte
dell'associato;
-
i danni sono risarciti da
assicurazione;
-
l'automobile non sia di
proprietà dell'associato o di un suo genitore o del coniuge o di
un fratello convivente nello stesso nucleo familiare oppure quando
l'autovettura appartenga a Società di cui l'associato sia
dipendente o socio (dette eccezioni devono essere comprovate da
documentazione idonea);
-
i danni sono causati da atti
vandalici di sostenitori delle squadre.
ASSISTENZA
SANITARIA PER GLI INFORTUNI SPORTIVI:
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L'intervento dell'A.I.A.
concerne gli oneri sostenuti dall'interessato eccedenti le
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ed eventuali
assicurazioni integrative.
Il contributo è previsto per i
casi avvenuti come conseguenza diretta dell'esercizio dell'attività
arbitrale per qualsiasi causa determinatasi o evidenziatasi entro i
limiti dell'impianto sportivo.
Oltre all'assicurazione
stipulata dalla FIGC per i casi di morte o di invalidità permanente,
per gli arbitri e gli assistenti che operano a disposizione della
C.A.N. D, dell'O.T.R o dell'O.T.P. è previsto uno specifico fondo
dell'A.I.A. finalizzato al rimborso delle spese sanitarie sostenute
per le seguenti prestazioni:
-
visite mediche generiche o
specialistiche;
-
medicinali prescritti dal
medico;
-
accertamenti diagnostici;
-
ricoveri ospedalieri;
-
trattamenti fisioterapici;
-
piccole protesi.
In caso di malattia l'associato
dovrà inviare regolare denuncia alla Sezione di appartenenza entro
cinque giorni dall'intervento del medico, allegando una breve
relazione sulle cause e circostanze che hanno determinato l'evento
morboso.
Al certificato medico d'inizio
malattia deve fare seguito l'invio dei certificati di continuazione
con intervalli non superiori ai 20 giorni e ciò sino al certificato
medico di fine malattia.
A chiusura della pratica la
Sezione trasmetterà alla segreteria dell'A.I.A., tramite il Comitato
Regionale, domanda dell'associato con le attestazioni della Sezione
e dell'Organo Tecnico che ha richiesto la prestazione arbitrale
(designazione) o l'espletamento dell'attivi-tà che ha causato
l'alterazione dello stato di salute (test atletici), tenendo
presente che la documentazione delle spese sostenute deve essere
conforme a quanto prescritto dalla legge in materia fiscale.
SOSTITUZIONE
DI UN ARBITRO ASSENTE:
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In assenza di un arbitro, è
dovere dei dirigenti di entrambe le società ricercare un altro
direttore di gara cui affidare la direzione della gara stessa in
sostituzione del collega assente.
In tale evenienza, ossia che
sia reperito da una o ambedue le società, l'arbitro supplente dovrà,
in ottemperanza all'art. 67 delle Norme Organizzative Interne della
FIGC, attenersi alle seguenti disposizioni:
1 - attendere per un periodo
limite pari alla durata di un tempo previsto della gara che deve
essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega o
Comitato di competenza, a decorrere dall'orario ufficiale d'inizio,
l'arrivo del direttore di gara designato prima di iniziarne la
disputa;
2 - redigere e firmare un
documento sottoscritto anche dai capitani e dai dirigenti in cui
viene formalizzata la sostituzione. Il documento, unitamente al
rapporto, deve essere inoltrato alla Lega o al Comitato
organizzatore della gara: la mancanza dello stesso comporterà
l'annullamento della gara;
3 - espletare tutte le
formalità di rito preliminari alla gara.
Si rammenta che spetta comunque
all'arbitro designato, giunto in ritardo presso il campo di giuoco e
disponibile a dirigere la gara che non ha avuto ancora inizio, la
direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al
controllo ed alla identificazione di tutti i partecipanti alla gara
eseguiti dall'arbitro supplente.
Inoltre, si ricorda che un
arbitro può essere sostituito soltanto da un collega che sia
quantomeno a disposizione dell'Organo Tecnico immediatamente
inferiore.
I
PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DI UN ARBITRO:
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-
Tecnica di corsa
-
Rapidità
-
Resistenza
-
Capacità di anticipazione
-
Capacità di orientamento
-
Capacità di spostamento
-
Capacità di autocontrollo
-
Capacità di dialogo
-
Capacità di imporsi
-
Capacità di decidere
-
Capacità di sdrammatizzare e
tranquillizzare
-
Capacità di interpretare le
azioni dei calciatori
-
Conoscenza delle regole
-
Conoscenza della casistica
-
Capacità di applicare le
sanzioni
-
Capacità di dirigere la gara
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